DEBITO RESIDUO: Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.
DEBITORE: Soggetto che riceve denaro o altro bene di valore in prestito e che si impegna a rimborsarlo in una data futura, secondo le modalità concordate.
DELIBERA : Si definisce così la decisione di concedere un finanziamento. Con questo atto l'Ente finanziatore dichiara la propria disponibilità ad effettuare l'operazione nei termini esaminati; ogni variazione di detti termini (a meno che non si tratti di una mera riduzione dell'importo) porta ad un nuovo esame della pratica.
DIRITTO DI SUPERFICIE: Diritto ad utilizzare un immobile senza però acquisire anche il possesso del terreno su cui è edificato, dura fino a 99 anni.
DURATA DEL FINANZIAMENTO: Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.